Il museo in Italia

Il museo in Italia

A partire dal 2014, con il Decreto ministeriale Organizzazione e funzionamento dei musei statali, il Ministero della cultura ha avviato una riforma dei musei statali che, attraverso successive modifiche, ha rinnovato il sistema museale, definendo la missione dei musei, nuove forme organizzative e modalità di gestione, e un forte investimento sulla valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Che cosa è un museo

Lo statuto dell’International Council of Museums, approvato a Vienna nel 2007, definisce il Museo «un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e, soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto».
La definizione di ICOM è stata accolta nel 2014 dalla normativa italiana che, nel quadro della nuova organizzazione dei musei statali, ha aggiunto alla fine la seguente precisazione: “promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica” (D.M. 23 dicembre 2014, art. 1).
Con la riorganizzazione ministeriale del 2019, la stessa definizione è stata estesa a tutti i luoghi della cultura statali: «I musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica» (DPCM 169/2014, art. 43).
Nell’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, i musei sono compresi fra i luoghi della cultura insieme, fra gli altri, alle aree e ai parchi archeologici e ai complessi monumentali, istituti che pure possono avere valenza museale.

Breve storia del museo in Italia [espandi]

Dopo l’Unità

All’indomani dell’Unità d’Italia (1861) e con le leggi di soppressione degli enti ecclesiastici (1867), lo Stato acquisì le collezioni e i musei degli Stati preunitari, con la sola eccezione dei Musei Vaticani, e furono istituiti nuovi musei nazionali senza però creare un sistema integrato con i musei civici e locali, cosa che alla lunga produsse un solco nella gestione del patrimonio culturale fra lo Stato e gli altri enti territoriali.

Primi Novecento

Negli anni che precedono la Prima guerra mondiale, l’adozione e la riforma della prima legge di tutela (tra il 1902 e il 1909), insieme alla riorganizzazione della Direzione generale delle antichità e belle arti, portarono alla nascita delle Soprintendenze, a cui furono assegnati i musei statali.

Il Dopoguerra

Nel generale clima di rinnovamento che contraddistinse il secondo dopoguerra, la vita dei musei riprese. Nel 1950, in Italia, si contavano 451 musei, incluse le residenze e i complessi monumentali. Già negli anni Sessanta, mentre i musei degli enti locali ottenevano un loro riconoscimento giuridico di musei ‘non statali’ (Legge 22 settembre 1960, n. 1080), la Commissione parlamentare incaricata di studiare un assetto amministrativo per i beni culturali segnalò l’opportunità di dare autonomia ai maggiori musei statali e di adottare norme comuni per tutti i musei, statali e di enti locali, in modo da superare i problemi di concertazione e di coordinamento delle rispettive funzioni territoriali.

I Settanta

Con le leggi delega degli anni 70 si trasferirono dallo Stato alle regioni le competenze in materia di istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei, producendo un effetto eterogeneo e un quadro complessivamente disarticolato della gestione dei beni culturali. Nell’ambito delle competenze territoriali delle Soprintendenze, la coeva istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali (1975) continuò a sacrificare l’autonomia dei musei statali.

Gli standard per i musei

Il panorama dei musei ha provato a riorganizzarsi in sistema integrato con il Decreto legislativo n. 112 del 1998 (l’ultimo atto del processo di decentramento avviato dai padri costituenti). Le Regioni e le Province autonome venivano chiamate a operare in materia di beni e attività culturali, con ruolo sussidiario e complementare a quello statale. La proposta di trasferire la gestione di parte dei musei statali agli enti territoriali prevista dall’art. 150 si è risolta in un nulla di fatto.

Il Decreto ha avuto come conseguenza la produzione (ai sensi del comma 6 dello stesso art.150) dell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (DM 10 maggio 2001). Il provvedimento – scaturito dall’impegno congiunto della Conferenza delle regioni, degli enti locali, del Ministero per i beni e le attività culturali e dal Comitato nazionale italiano dell’ICOM – che ha restituito dignità al museo in un contesto segnato dai principi innovativi sanciti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (DL n. 42 del 22 gennaio 2004).

Verso il Sistema museale Nazionale

Nel 2004 il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha rilanciato la visione integrata del patrimonio culturale italiano nel rispetto dell’art. 9 della Costituzione repubblicana. Con il Codice il museo finalmente cessa, anche a livello normativo, di essere uno statico contenitore di oggetti o di collezioni di oggetti, e diventa “una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio” (art. 101); dunque deve dotarsi di uno statuto e di un regolamento, deve rispettare determinati criteri tecnico-scientifici e avere un’organizzazione e delle professionalità che lo facciano vivere.

Col suo reiterato richiamo alla collaborazione di Stato, Regioni, enti locali e città metropolitane, il Codice ha aperto le porte al ripensamento globale del sistema di tutela e di gestione del patrimonio culturale italiano, rendendo possibile la riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (DPCM n. 171 del 2014), che ha istituito la nuova Direzione generale Musei.

Una gestione da governare

La proliferazione di musei che ha contraddistinto l’Italia negli ultimi venti anni del Novecento (1631 nel 1980, 3311 nel 1996), è confermata dai risultati delle indagini ISTAT. Il panorama museale generale, oltre che ricco, complessivamente si può dire sia piuttosto giovane. In questo scenario in evoluzione, nel 2001 sono stati prodotti i primi standard museali e predisposti i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione previsti dal Codice. Il Sistema museale nazionale si è avviato a divenire una realtà, e la Direzione generale Musei ne ha assunto la regia.

L’IDENTITÀ DEL MUSEO

Ogni museo ha un suo statuto ed è dotato di un proprio bilancio, redatto secondo principi di pubblicità e trasparenza, che evidenzia la pianificazione e i risultati della sua gestione finanziaria e contabile.

Statuto

Lo statuto è il documento costitutivo del museo, ne dichiara la missione, gli obiettivi e l’organizzazione. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, disciplina la denominazione e la sede del museo; le finalità, le funzioni e l’ordinamento interno dell’istituzione; il patrimonio e l’assetto finanziario.
Il fatto che ogni museo sia dotato di uno statuto (o di un regolamento, se non ha lo status giuridico di ente autonomo) costituisce un requisito minimo per il suo riconoscimento. Perché si possa parlare di museo deve esistere un atto scritto dove siano dichiarate finalità e funzioni, e il suo governo e la sua gestione siano regolamentati.
Lo statuto o regolamento è elaborato dal museo in coerenza con l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (DM 10 maggio 2001), con il Codice etico di ICOM e con quanto stabilito dal Decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, individuando chiaramente:

  • la natura del museo quale organismo permanente e senza scopo di lucro;
  • la missione e le finalità del museo;
  • le forme di governo e di gestione;
  • l’assetto finanziario e l’ordinamento contabile;
  • le norme in materia di personale;
  • le dotazioni di carattere strutturale e le norme in materia di sicurezza;
  • il patrimonio;
  • i principi generali per la gestione e cura delle collezioni;
  • i principi generali di erogazione dei servizi al pubblico;
  • le modalità di raccolta dei dati sull’attività e la gestione del museo, a fini statistici e di programmazione;
  • i compiti e le funzioni che il museo intende assumere in riferimento al contesto territoriale, nonché nell’ambito di una eventuale organizzazione in forma associata.

La responsabilità primaria di dotare i musei da loro dipendenti di uno statuto e/o di un regolamento strutturato spetta all’Ente proprietario o all’Amministrazione responsabile.

Nei musei statali, lo statuto è adottato dal Direttore regionale Musei, su proposta del Direttore del museo, e approvato dal Direttore generale Musei. Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto
è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro, su proposta del Direttore generale Musei.
Per i musei dotati di personalità giuridica, lo statuto è adottato secondo le modalità previste nell’atto istitutivo dell’ente.

L’organo di governo del museo è tenuto ad approvare e rendere pubblico un documento programmatico che, in adesione allo statuto e/o al regolamento del museo, ne individui gli obiettivi annuali e pluriennali.
Per un museo, dotarsi di statuto rappresenta uno dei requisiti minimi per l’accreditamento al Sistema museale nazionale.

Organizzazione

Ogni museo ha 5 distinte aree funzionali, ognuna assegnata a una o più unità di personale responsabile:

  1. direzione;
  2. cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;
  3. marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
  4. amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane;
  5. strutture, allestimenti e sicurezza.

Il direttore del museo è il custode e l’interprete dell’identità e della missione del museo, nel rispetto degli indirizzi del Ministero.

Forme di gestione

La Direzione generale Musei promuove, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di reti museali per la gestione integrata e il coordinamento delle attività dei luoghi della cultura nel territorio.
Assicura il proprio supporto operativo alla creazione di fondazioni museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Un importante documento di riferimento per la gestione integrata è costituito dalla Convenzione di Faro, in cui si sottolinea l’importanza della sinergia fra pubbliche istituzioni, comunità di territoriali e portatori d’interesse interessati a tutelare, valorizzare e trasmettere ¬– con azioni di sostegno condivise – l’eredità culturale alle generazioni future.

Gli standard museali

L’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (DM 10 maggio 2001) definisce requisiti minimi, valori di riferimento, atti dovuti, linee guida, criteri operativi, procedure. È un manuale di qualità, un utile strumento di diagnosi e di autovalutazione della situazione in cui si trovano i musei italiani.

Il testo è articolato in otto ambiti di riferimento: I Status giuridico; II Assetto finanziario; III Strutture; IV Personale; V Sicurezza; VI Gestione delle collezioni; VII Rapporti con il pubblico e relativi servizi; VIII Rapporti con il territorio.

Le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale hanno gradi differenziati di efficacia nei confronti dei destinatari. Sono ineludibili le prescrizioni che riguardano la sicurezza delle persone e delle cose; mentre si lasciano ampi margini di discrezionalità per quanto riguarda le attività promozionali e didattiche.

Tra i pochissimi obblighi chiaramente esplicitati nel testo, due sono indicati come irrinunciabili:

  • dotare il museo di uno statuto o di un regolamento;
  • individuare chiaramente il responsabile delle collezioni e delle attività.

Dall’Atto di indirizzo, prendono le mosse nel 2018 i Livelli uniformi di qualità per i musei (LUQV), pubblicati come Allegato al DM 113/2018.
I Livelli uniformi di qualità per i musei costituiscono per i musei un importante documento di verifica del raggiungimento degli standard museali.
Sono suddivisi in standard minimi e obiettivi di miglioramento, entrambi articolati in tre macro-ambiti: organizzazione; collezioni; comunicazione e rapporti con il territorio.
I Livelli uniformi di qualità per i musei costituiscono un’opportunità di autovalutazione del museo, ma anche uno strumento indispensabile per l’accreditamento al Sistema museale nazionale.

Il Sistema museale nazionale

Il Sistema museale nazionale è il progetto coordinato dalla Direzione generale Musei che mira alla messa in rete degli oltre 5.000 musei e luoghi della cultura italiani al fine di migliorare la gestione del patrimonio culturale.
Tutti i musei italiani possono entrare a fare parte del Sistema museale nazionale, su base volontaria, mediante un processo di accreditamento gestito dalla Direzione generale Musei.
Il Sistema museale nazionale include i musei statali e ogni altro museo di appartenenza pubblica o privata, ivi compresi i musei scientifici, i musei diocesani e i musei universitari.
Le modalità di organizzazione e di funzionamento di questa rete nazionale sono stabilite dalla Direzione generale Musei, cui competono la promozione, lo sviluppo e la realizzazione del Sistema, al fine di favorire un dialogo continuo fra le diverse realtà museali pubbliche e private del territorio, e dar vita a un’offerta integrata di attività e di servizi al pubblico

I musei di natura pubblica e privata
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio distingue i musei, come tutti i luoghi della cultura, a seconda della loro natura pubblica o privata. In particolare, nell’art. 101, specifica che i musei, come tutti i luoghi della cultura, se appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico (comma 3), secondo le modalità stabilite dall’art. 102 del Codice; mentre le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi della cultura che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico «espletano un servizio privato di utilità sociale» (articolo 101, comma 4). In entrambi i casi, la disciplina giuridica di fruizione è regolata dagli articoli successivi del Codice

I musei statali

L’insieme dei musei statali afferenti al Ministero della cultura è composto dai musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale, che sono dotati di autonomia speciale, e dagli altri musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali distribuiti su tutto il territorio italiano, organizzati in 17 Direzioni regionali Musei, fatta eccezione per le regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Sicilia, cui si aggiunge la Direzione dei musei statali della Città di Roma.

I musei dotati di autonomia speciale

Nel 2014 nascono i primi 20 musei dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa: la Galleria Borghese, le Gallerie degli Uffizi, la Galleria nazionale d’Arte moderna e contemporanea, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, il Museo e Real bosco di Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, la Reggia di Caserta, la Galleria dell’Accademia di Firenze, le Gallerie Estensi, le Gallerie nazionali d’arte antica, i Musei del Bargello, il Museo archeologico nazionale di Napoli, il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, il Museo archeologico nazionale di Taranto, il Parco archeologico di Paestum e Velia, il Palazzo Ducale di Mantova, il Palazzo Reale di Genova, i Musei reali di Torino, la Galleria nazionale delle Marche e la Galleria nazionale dell’Umbria.

Nel 2016, con la seconda fase della riforma dei beni culturali, i Musei autonomi diventano 30. Costituiscono “nuovi musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura” dotati di autonomia speciale: il Complesso monumentale della Pilotta; il Museo delle Civiltà; il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia; il Museo nazionale romano; il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare; il Parco archeologico dell’Appia Antica; il Parco archeologico dei Campi Flegrei; il Parco archeologico di Ercolano; il Parco archeologico di Ostia Antica; Villa Adriana e Villa d’Este.

Tra gli istituti dotati di autonomia speciale si annoverano inoltre la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica di Roma e la Soprintendenza speciale per Pompei, che nel 2017 diventano Soprintendenza Speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, Parco archeologico del Colosseo e Parco archeologico di Pompei.

Nel 2019 seguono altri accorpamenti e modifiche, in seguito a cui il Museo etrusco di Villa Giulia, la Galleria dell’Accademia e il Parco archeologico dell’Appia antica perdono temporaneamente l’autonomia per poi successivamente rientrare nell’elenco dei “musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale”, cui si aggiungono anche: Vittoriano e Palazzo Venezia, la Pinacoteca nazionale di Bologna, il Museo nazionale di Matera, Palazzo Reale di Napoli, il Museo archeologico nazionale di Cagliari, il Museo nazionale d’Abruzzo e il Parco archeologico di Sibari.

Nel 2021, con l’acquisita autonomia del Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia, della Pinacoteca nazionale di Siena, del Parco archeologico di Sepino e del Museo nazionale dell’arte digitale, i musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura afferenti alla Direzione generale Musei diventano 43. Di questi, 11 sono uffici di livello dirigenziale generale e 32 sono uffici di livello dirigenziale non generale(D.M. 380/2021).

Direzioni regionali musei

Tra le novità più significative della riforma della Ministero della cultura avviata dal Ministro Dario Franceschini nell’agosto del 2014, vi è la creazione di 17 Poli museali regionali, istituiti per la gestione dei numerosi musei statali, non dotati di autonomia, che sono distribuiti in tutto il territorio nazionale e già di competenza di altri uffici.

Nel 2019 i Poli museali vengono per un breve periodo sostituiti dalle Direzioni territoriali delle reti museali e quindi, con la riorganizzazione del Ministero entrata in vigore il 5 febbraio del 2020, dalle Direzioni regionali Musei. Nella stessa occasione, si istituisce anche la Direzione dei musei statali della città di Roma, portando così a 18 il numero delle articolazioni periferiche della Direzione generale Musei.

Le Direzioni regionali Musei, uffici di livello dirigenziale non generale, sono articolazioni della Direzione generale Musei (DPCM. 123/2021). Assicurano sul territorio il servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestione, provvedendo a definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all’ambito territoriale di competenza. Inoltre, promuovono la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati, e garantiscono omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell’intero sistema museale regionale. Le Direzioni regionali Musei promuovono anche l’integrazione dei percorsi culturali di fruizione e dei conseguenti itinerari turistico-culturali.(DPCM. 123/2021).
La mappa dei musei e dei luoghi della cultura affidata alla gestione delle Direzioni regionali Musei e della Direzione musei statali della città di Roma è stata nel tempo ampliata, fino all’ultimo aggiornamento che risale al novembre del 2021.(D.M. 380/2021).

NORMATIVA E TESTI DI RIFERIMENTO

La normativa in Italia e i testi di riferimento:

Testi di riferimento a livello internazionale:

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