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Prestito di beni culturali per mostre ed esposizioni

Per ricevere in prestito beni mobili appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all’estero è necessario inviare la propria richiesta di autorizzazione al MiBACT almeno 4 mesi prima dell’inizio della manifestazione.

L’autorizzazione viene rilasciata dai Direttori delle Direzioni regionali Musei o dai Direttori degli Istituti dotati di autonomia speciale secondo procedure e modalità stabiliti con decreto ministeriale, e la Direzione generale Musei rilascia un parere in merito all’autorizzazione al prestito.

È necessario distinguere il caso di beni afferenti alle Direzioni regionali Musei da quello dei beni afferenti a un Museo dotato di autonomia speciale.

Nel caso di bene afferente ad una Direzione regionale Musei, l’autorizzazione per il prestito è in capo al Direttore della singola Direzione regionale Musei (sentite, per i prestiti in Italia, le Soprintendenze competenti, per quelli all’estero, anche la Direzione generale Musei).

Se invece il bene appartiene a un Museo autonomo, l’atto autorizzativo per il prestito delle opere d’arte, è in capo al Direttore del Museo (sentite la Direzione Generale competente per materia in caso di prestiti per esposizioni temporanee sul territorio nazionale o la Direzione generale Musei se si tratta di esposizioni temporanee all’estero).

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Acquisizioni, donazioni e comodati

Acquisti a trattativa privata

Chiunque intenda offrire in vendita allo Stato cose di sua proprietà deve rivolgere domanda al Ministero, Direzione generale Musei, Servizio I, per il tramite dell’Istituto cui è rivolta l’offerta.

La Direzione generale Musei adotta quindi provvedimenti sentiti i direttori  generali competenti per materia,  e  previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.

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Donazioni

Le donazioni sono i beni culturali che vengono offerti in dono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere destinati alla fruizione dell’utenza. Il decreto di delega per la stipula del contratto viene emesso dal Direttore generale Musei, e suddetto contratto di acquisizione è esente dall’imposta di donazione.

Nel caso di donazione di un bene culturale di modico valore al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il donante deve presentare una dichiarazione in cui attesta il valore modico del bene anche in relazione al proprio patrimonio. Il Servizio I “Collezioni museali” della Direzione Generale Musei ha a tal fine predisposto un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che il donante dovrà rendere nell’ipotesi descritta.

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Comodati

L’istituto del comodato d’uso si applica a beni culturali di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni di opere già presenti nella medesima sede espositiva al fine di consentirne la fruizione pubblica.

I beni in comodato devono essere protetti da idonea copertura assicurativa, e a essi la Direzione applica la procedura per quanto attiene la concessione della garanzia di Stato.

Sentiti i competenti organi consultivi, la Direzione generale Musei stabilisce criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito presso istituti e luoghi della cultura, di beni mobili di proprietà privata o appartenenti a enti pubblici. Fornisce inoltre, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti.

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Garanzia di Stato

La Garanzia di Stato sostituisce l’assicurazione privata sui beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all’estero.

Il suo rilascio “è subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero” (Codice dei beni culturali e del paesaggio, articolo 48, comma 4). Come spiegato nel comma successivo dello stesso Codice, la Direzione generale Musei, Servizio I, delibera l’assunzione in capo al Ministero dei rischi cui i beni sono esposti: “Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze”.

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Dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale, gli organizzatori di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale possono richiedere al Direttore generale Musei (Servizio I) una dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico per l’evento.

Una volta interrogata la Direzione generale competente per materia, la dichiarazione viene rilasciata tramite decreto.

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